Che cosa fare nel caso di una causa condominiale: quando si può evitare di partecipare e come non pagare le spese.
Talvolta la vita in un condominio può rivelarsi alquanto difficile. Discussioni, liti, assemblee e chi più ne ha più ne metta. In alcuni casi si può perfino ad arrivare ad intraprendere vie legali. Ma che cosa succede in particolar modo in una causa condominiale? Sono tutti obbligati a partecipare e a pagare le spese?
Non tutti lo sanno, eppure è possibile prendere le distanze da una simile situazione ed evitare di pagare le spese di giudizio. Ecco, quindi, svelato tutto quello che c’è da sapere sull’argomento per evitare di andare incontro a brutte sorprese.
Causa condominiale, non sei obbligato a pagare le spese di giudizio: come procedere
Come abbiamo anticipato poco fa, al contrario di quanto si possa pensare, per chi vive in un condominio non è obbligatorio prendere parte ad una causa condominiale e soprattutto non si devono per forza pagare le spese di giudizio.
Spieghiamoci meglio e facciamo innanzitutto un passo indietro per capire come comportarsi a seconda dei casi. Per prima cosa, è bene precisare che nessuno può essere obbligato a fare qualcosa che vada in contrasto con la propria volontà. Ciò è vero anche all’interno di un condominio. Infatti, l’articolo numero 1132 del Codice Civile consente ai condomini di non prendere parte ad una causa che vede coinvolto il condominio. L’importante, però, è che si verifichino determinate condizioni.
In primo luogo il condomino che non vuole aderire alla causa e non vuole nemmeno pagarne le spese deve esprimere il proprio dissenso alla lite. Ciò significa che deve esercitare il proprio diritto a non partecipare ad una causa condominiale con cui non è d’accordo, separando così la propria responsabilità dall’eventuale esito negativo della causa.
Si ricorda però che i condomini non possono esprimere il dissenso per le cause per cui l’amministratore è tenuto a procedere in virtù dei propri poteri/doveri senza il passaggio della delibera assembleare. Negli altri casi può esprimere la propria contrarietà votando “no” durante l’assemblea di condominio in cui si affronta la questione del contenzioso. In questo modo, il suo “no” sarà messo a verbale.
Dopodiché, il condomino dissenziente dovrà notificare all’amministratore un atto scritto inviato tramite raccomandata A/R, consegnato a mano o via PEC in cui ribadisce la sua volontà entro 30 giorni dall’assemblea. Così facendo, il condomino che ha espresso il proprio dissenso non dovrà pagare le spese processuali né la parcella dell’avvocato. Tuttavia, qualora il giudizio dovesse avere per oggetto il mancato pagamento di un servizio fornito a beneficio dell’intero condominio, il condomino non può essere esonerato dal pagamento della spesa.